REGISTRO CONSEGNA MEDICINALI SENZA RICETTA
Pur restando una pratica vietata in condizioni normali, la dispensazione in assenza di prescrizione è possibile, sulla base del DM 31 marzo 2008, purchè sussistano alcune condizioni.
Stato di necessità (art. 54 Codice Penale)
Il farmacista può consegnare un medicinale senza ricetta in situazioni eccezionali, quando è necessario salvare il paziente da un danno grave e irreparabile alla salute. In questi casi, la condotta è legittima e il farmacista non può essere ritenuto responsabile.
Urgenza ed estrema necessità (D.M. 31 marzo 2008)
Anche in assenza di pericolo immediato, il decreto consente la dispensazione senza prescrizione in casi specifici:
- Patologie croniche (es. diabete, ipertensione, BPCO), con evidenze che confermino la terapia in corso.
- Necessità di non interrompere un trattamento, ad esempio una terapia antibiotica già iniziata.
- Dimissioni ospedaliere recenti, con documentazione che indichi la prosecuzione della terapia.
Esclusioni.
Non è mai consentita la consegna senza ricetta di:
- medicinali stupefacenti (DPR 309/1990);
- medicinali a carico SSN;
- medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa.
Adempimenti del farmacista
- Consegna di una sola confezione (salvo antibiotici monodose).
- Rilascio al paziente di una scheda per informare il medico curante.
- Registrazione della dispensazione in apposito Registro numerato e timbrato, allegando eventuali dichiarazioni del paziente.
Resta fermo l’obbligo del rigoroso rispetto della normativa in tutte le altre circostanze.