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NUOVE ISCRIZIONI: il consiglio si riunisce il prossimo23 luglio, le domande dovranno pervenire entro le ore 12 secondo la modalità online

REGISTRO CONSEGNA MEDICINALI SENZA RICETTA

Pur restando una pratica vietata in condizioni normali, la dispensazione in assenza di prescrizione è possibile, sulla base del DM 31 marzo 2008, purchè sussistano alcune condizioni.
Stato di necessità (art. 54 Codice Penale)

Il farmacista può consegnare un medicinale senza ricetta in situazioni eccezionali, quando è necessario salvare il paziente da un danno grave e irreparabile alla salute. In questi casi, la condotta è legittima e il farmacista non può essere ritenuto responsabile.

Urgenza ed estrema necessità (D.M. 31 marzo 2008)

Anche in assenza di pericolo immediato, il decreto consente la dispensazione senza prescrizione in casi specifici:

  • Patologie croniche (es. diabete, ipertensione, BPCO), con evidenze che confermino la terapia in corso.
  • Necessità di non interrompere un trattamento, ad esempio una terapia antibiotica già iniziata.
  • Dimissioni ospedaliere recenti, con documentazione che indichi la prosecuzione della terapia.

Esclusioni.

Non è mai consentita la consegna senza ricetta di:

  • medicinali stupefacenti (DPR 309/1990);
  • medicinali a carico SSN;
  • medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa.

Adempimenti del farmacista

  • Consegna di una sola confezione (salvo antibiotici monodose).
  • Rilascio al paziente di una scheda per informare il medico curante.
  • Registrazione della dispensazione in apposito Registro numerato e timbrato, allegando eventuali dichiarazioni del paziente. 

Resta fermo l’obbligo del rigoroso rispetto della normativa in tutte le altre circostanze.